Nel triennio 2017-2019, vengono confermati dalla CNFC 150 crediti complessivi, ma si abolisce il limite di minimo 25 e massimo 75 crediti l’anno. Ogni professionista potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisiti. Quindi è possibile ottenere tutti i 150 in una sola volta.
La delibera della CNFC evidenzia che l’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi.
Coloro che nel triennio 2014-2016 hanno completato il percorso formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti nel presente triennio.
Coloro che nel triennio 2014-2016 hanno raggiunto tra i 121 e 150 crediti hanno diritto alla riduzione di 30 crediti nel triennio 2017-2019.
Coloro che nel triennio 2014-2016 hanno raggiunto tra i 80 e 120 crediti hanno diritto alla riduzionedi 15 crediti nel triennio 2017-2019.
Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme dettate dalla Commissione nazionale sono validi per il conteggio dei crediti annuali e a soddisfare l’obbligo triennale.
Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.
Sono quattro le possibili tipologie di sanzioni che gli Ordini potranno comminare ai professionisti che non ottengono gli ECM:
– avvertimento (cioè un invito formale a non reiterare il mancato assolvimento dell’obbligo formativo);
– censura (una dichiarazione formale di biasimo per il il mancato assolvimento dell’obbligo formativo);
– sospensione da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi;
– radiazione dall’Ordine
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